Esternalizzati

Esternalizzazioni, CTU, Corte di Appello di Palermo e resto d’Italia [di Stefano Torcellan]

16 giugno 2013
By admin

Osservazioni sulle sentenze relative alle cessioni di ramo d’azienda di Telecom Italia spa emesse dalla Corte d’Appello di Palermo, dopo l’assegnazione e l’acquisizione di Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU), valutate in rapporto con le sentenze emesse dalle Corti di Appello del resto d’Italia

di Stefano Torcellan

PREMESSA

Dal 2000 al 2006 Telecom Italia SpA ha effettuato 8 importanti[1] cessioni di ramo d’azienda, che hanno interessato circa 2.500 lavoratrici e lavoratori provenienti dai diversi ambiti della struttura aziendale: document management, gestione parco automobili, manutenzione degli immobili, servizi radiomarittimi e satellitari, gestione dei magazzini e logistica, supporto hardware e software, gestione paghe e controllo accessi.

Oltre all’indignazione per l’intollerabile espulsione dalla società di Telecomunicazioni, le “esternalizzazioni” sono state subito recepite, da gran parte delle persone coinvolte, come meri licenziamenti di massa mascherati. Non fosse altro per la “trasformazione” di un contratto a tempo indeterminato in Telecom, in un altro, “contaminato”, con scadenza esclusivamente vincolata alla fluttuante e discrezionale monocommittenza di Telecom Italia concessa alla NewCo[2] di turno.

Per tutto ciò è stato il necessario l’avvallo del sindacato confederale, concretizzato attraverso l’accordo Telecom/Governo/OOSS Conf. del 28/3/2000, via via onorato politicamente e nel merito in tutte cessioni di ramo d’azienda, ma in modo anch’esso più o meno mascherato.

A distanza di circa 9 anni dall’inizio dei contenziosi, l’emissione delle sentenze espresse in 1°, 2° e 3° grado di giudizio, hanno dato ampiamente ragione ai lavoratori che contestavano la liceità di tali operazioni di sfoltimento del personale, con risultati davvero apprezzabili.

Prendendo in esame le 8 NewCo rileviamo, attraverso la banca dati ANLE (associazione nazionale lavoratori esternalizzati, creata nel 2005; www.esternalizzati.it ne è il sito ufficiale), un totale di 129 sentenze di 1° grado di giudizio, favorevoli ai lavoratori per il 71% (92v/37p)[3], 61 in 2° (87% pro lavoratori – 53v/8p) e 9 di cassazione (78% pro lavoratori – 7v/2p) .

L’archivio ANLE, con buona approssimazione, può vantare di detenere ca. il 90% di tutte le sentenze emesse nelle cause contro il Gruppo Telecom Italia e relative NewCo pertanto, grazie a questa visione d’insieme, è stato possibile effettuare le osservazioni che presentiamo [vedi Allegato 1].

La consistente documentazione legale raccolta o fornita spontaneamente dagli stessi lavoratori/ci, è stata e continua ad essere fornita agli avvocati che difendono gli esternalizzati in causa presso qualsiasi Tribunale d’Italia.

OSSERVAZIONI GENERALI

Come si può riscontrare dalla “Tavola confronto sentenze” su riportata (all. 1), sono solo tre le cessioni di ramo d’azienda di Telecom Italia che sono state oggetto di valutazione attraverso le sentenze e relative CTU: MP Facility, Telepost SpA e TNT Log. (sul finire del 2006 diviene Ceva Logistics.). Le altre 5 NewCo., rimangono per ora escluse per vari motivi quali: Appello in iter, risoluzione dei contenziosi, assenza di CTU che, è bene precisarlo, sussistono solo nel secondo grado di giudizio. Per questo motivo sono state escluse tutte le sentenze di 1° grado.

1) CTU: QUI PRODEST? [4]

Esaminando la documentazione prodotta nei Tribunali dalle controparti, emergono degli elementi davvero “insoliti”, eccone qualche esempio :

• solo la Corte di Appello di Palermo, in tutta Italia, ha richiesto le CTU, quasi a confermare una possibile “ridondante” sistematicità procedurale se traguardata, a livello nazionale, dal punto di vista statistico e nel contesto delle cessioni di ramo d’azienda di Telecom Italia spa. Mentre nel modus operandi di altri Tribunali emerge l’opinione che debba gravare “… sulla società cedente il peso di allegare e provare l’insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d’azienda, mentre per il lavoratore […] è sufficiente contestare che di trasferimento ex art. 2112 c.c. si tratti” (sic.)[5] [Sentenza Trib. Napoli del 15/2/07 RG 8489/2004].

• Opinione che si rafforza ulteriormente con le sentenze 631/09 e 632/09 emesse dalla Corte di Appello di Venezia. Su entrambe troviamo riportato: “ … Ritiene la Corte che il documento [intendesi CTU ivi proposta e precedentemente disposta in un giudizio davanti alla Corte di Appello di Palermo – n.d.r.] non possa fare stato nel presente procedimento e che, nel nostro caso, la valutazione in termini giuridici è stata fatta dal giudice di primo grado e che quella costituisce elemento di rilevanza ai fini dell’appello …” (sic.) [la sottolineatura è del redattore]

• Mentre, in ambito accademico, l’Avv. Prof. Alessandro Garilli, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Palermo, ribadisce: “… Lo scrivente non condivide il ricorso nella presente controversia ad una consulenza tecnica di ufficio, attraverso la quale in sostanza si chiede ad un tecnico di fornire una valutazione di carattere giuridico (la sussistenza o meno della fattispecie descritta dall’art. 2112 c.c.). Questa invero dovrebbe essere rimessa interamente alla Corte di Appello, la quale potrebbe servirsi della consulenza soltanto come strumento di ausilio e supporto…” (sic.) [Note Autorizzate – Corte Appello di Palermo - r.g. 528/2010]

• Tuttavia, nei casi esaminati rileviamo che, a Palermo, le valutazioni finali dei giudici di primo grado non hanno comunque persuaso la Corte di Appello di questa città ad andare a giudizio senza prima aver disposto un ulteriore indagine attraverso CTU, e per ognuno dei contenziosi che hanno coinvolto i lavoratori/ci contro Telecom Italia S.p.A., MP Facility, Telepost SpA e TNT Log., inaugurando forse, una possibile “originalità” di metodo a prescindere dai verdetti precedenti.

• Le CTU disposte dalla Corte di Appello di Palermo sono state affidate sempre agli stessi due professionisti palermitani.

2) CTU E SENTENZE

La “Tavola confronto sentenze” (all. 1) ci dice inoltre che:

• Delle sei sentenze di 2° grado emesse in questo ambito dalla Corte di Appello di Palermo cinque sono negative per i lavoratori. Tre di queste confermano il 1° di giudizio ricorrendo, in due casi, alla CTU. Altre due, ribaltano il risultato positivo ottenuto dai lavoratori/ci in 1° grado procedimenti per i quali la Corte di Appello di Palermo aveva precedentemente disposto CTU che, contrapposte alle sentenze emesse dal Tribunale di 1° grado, valutavano invece come legittime le cessioni di ramo d’azienda di Telecom Italia spa.

• L’unica sentenza d’Appello positiva (per gli esternalizzati), risale al gennaio di quest’anno (Corte App. di PA n. 545/13), ottenuta da un lavoratore in forza a TNT Logistics che, nel giugno 2009, aveva vinto in 1° grado presso il Tribunale di Agrigento. La relativa CTU (del 21/01/13), contrariamente a quella redatta per precedenti ed analoghi ricorsi in cui venivano coinvolte Telecom Italia e la stessa TNT Logistics, riconosce per la prima volta l’illegittimità della cessione di ramo d’azienda.

Prima di emettere sentenza, il Giudice di Appello chiese ai due periti con l’incarico di svolgere la CTU “… se la struttura trasferita alla T.N.T avesse in concreto i requisiti di cui all’art. 2112 c.c. [...] e “… se, nell’ambito della Telecom spa, successivamente al suddetto trasferimento, siano residuate strutture cui siano attribuite funzioni di logistica [...]

La risposta al quesito attraverso CTU fu la seguente (estratti):

L’articolazione ‘Logistica’ operante nelle sedi cosiddette “magazzini di micrologistica”, [...] NON aveva i requisiti previsti dall’art. 2112 c.c. e, cioè, NON poteva ritenersi “ramo d’azienda” [...]. Inoltre, successivamente al suddetto trasferimento, nell’ambito della Telecom, sono residuate strutture cui erano attribuite funzioni di logistica. In particolare:

◊ continuavano ad esistere dopo la cessione (ed esistono tutt’oggi) dei magazzini Telecom aventi le stesse funzioni dei micromagazzini ceduti …

◊ rimaneva a capo di Telecom la struttura c.d. “Case Management”, ma questa aveva compiti e responsabilità di carattere decisionale e strategico [...]. Tali funzioni non coincidevano con quelle della logistica operativa (fisica e logica) invece cedute a TNT.

◊ Rimanevano a capo Telecom le attività di monitoraggio e controllo qualità dei servizi [...] dedicata a controllare e monitorare le attività svolte da TNT Logistics. [...] (sic.)

È interessante osservare come i risultati scaturiti dall’indagine degli stessi periti, per la stessa NewCo TNT Log., nel maggio 2009 (ca. 2 anni e mezzo prima) fossero completamente antitetici.

Allora la domanda del Giudice fu, nel merito, analoga: “…Verificare se la struttura LOGISTICA [...] fosse dotata di stabile e consolidata autonomia funzionale-organizzativa [...] e in caso positivo “da quanto tempo anteriore alla cessione sussisterebbero i requisiti di cui art. 2112 c.c. [...] (sic.)

La risposta conseguita attraverso CTU fu la seguente: “… La “struttura” LOGISTICA, presso cui i ricorrenti, attuali appellanti,prestavano la propria attività [...] aveva i requisiti previsti dall’art. 2112 c.c. e, cioè, poteva ritenersi “ramo d’azienda” al momento della suddetta cessione [...]” (sic.) [CTU del 22/05/2009 -proc. civili n. 694/695 del 2008].

Credo non sia trascurabile evidenziare che, nel lasso di tempo tra il 1° e il 2° grado di giudizio, ben 4 sentenze di Cassazione (una del 2011, due del 2012 e una del 2013) relative a procedimenti avviati in Procure diverse da Palermo (Bolzano, Torino, Genova ed Ancona) e a prescindere dall’iniziale parere dei tecnici palermitani, avevano confermato l’illiceità della cessione della Logistica di Telecom Italia in TNT Log.

UNA PREVISIONE POCO AZZECCATA

Nella CTU del maggio 2009 su citata e riferita alla Logistica traslata nel 2003 da Telecom in TNT Log. (ora Ceva Logistics Italia spa), a pagg. 39 e 40 i due tecnici scrivono che, quest’ultima, fa parte del Gruppo Ceva Logistics “… azienda di logistica leader a livello mondiale il cui fatturato nell’anno 2008 ammonta a 6.800 milioni di euro e che ha ricevuto, tra gli altri, il prestigioso riconoscimento internazionale “2008 Logistics Operator of the Year” grazie alla sua “operational exellence and innovations“. Non si fa cenno invece che [… già nel novembre 2008 la Ceva aveva messo in cassa integrazione 904 dipendenti …] [6]

Questo succede alla casa madre, ma anche la filiale italiana non è da meno. Infatti “…CEVA Logistics Italia nel 2008 ha ricevuto il premio internazionale denominato “European Supply Chain Distinction Award” per la categoria “Most Effective Collaboratotion” (sic.) [...]

Con dei premi così prestigiosi come si poteva dubitare della solidità e dell’operato di aziende del genere? Infatti, i CTU[7] palermitani possono pure azzardare una previsione, nella loro consulenza e, di riflesso, forse tranquillizzare anche i lavoratori di Ceva Log., scrivono infatti: “… Pertanto si ritiene che la natura temporanea del contratto di servizi stipulato tra Telecom e Ceva Logistics con durata pari a 3 anni a decorrere dal 1° Marzo 2003 (con eventuale rinnovo di ulteriori 2+3 anni), non rappresenti una reale minaccia alla sostenibilità economico-industriale della società Ceva Logistics Italia e quindi non comprometta la stabilità del contratto di lavoro dei ricorrenti…” (sic.) [CTU rif. Proc. Civ. n° 694 e 695-2008/R.G. del 22/05/09 –la sottolineatura è del redattore].

Probabilmente si può rilevare una “contradictio in terminis” quando si parla di “natura temporanea del contratto di servizi” proprio perché, come accennavo in premessa, un contratto a tempo indeterminato in Telecom Italia si tramutava in un altro a tempo ben determinato; e con tanto di scadenza “sulla confezione”; in poche parole … si “comprometteva” alla conclusione della commessa. Tra l’altro non mancava poi molto a questa data fatidica. Se la decorrenza della commessa iniziò il 1° marzo 2003, alla data in cui fu redatta la CTU, cioè maggio 2009, erano trascorsi più di 6 anni e la prospettiva di “stabilità” del contratto di lavoro –rinnovi inclusi-, si riduceva a meno di 2 anni. Inoltre, non era poi certo che Telecom Italia decidesse di rinnovarla alla scadenza, cioè nel 2011. Cosa che di fatto avvenne!

Ma a differenza di quanto valutato, forse era sfuggito che la situazione era complessivamente precipitata già dal 2004 con la prima procedura di licenziamento (L. 223/91 “licenziamento per riduzione di personale e collocamento in mobilità). Ne seguì un’altra nel 2005, poi ancora un’altra nel 2006. Nel 2009 ci fu la Cigs[8] poi, nel 2010, ancora procedure di licenziamento e di solidarietà. Nel 2011, tali procedure, vennero ancora replicate. Inoltre, dei sei magazzini intensivi dislocati sul territorio nazionale attualmente ne rimane solo uno. A tutto questo sconvolgimento occupazionale “sopravvissero” un centinaio lavoratori in forza alla csd micrologistica e 38 lavoratori della Logistica Operativa, ma quest’ultimi, furono licenziati nel gennaio 2011.

In sostanza, dei 337 lavoratori/ci in forza all’azienda nel 2003 ora ne rimangono circa 50; quasi tutti operanti nella “micrologistica”. Va evidenziato che, in base a questa ricognizione, la “micrologistica”, nell’ambito della Logistica e parte integrante di essa, è la sola struttura a NON essere stata considerata cessione di ramo d’azienda né dal Tribunale di 1° grado né dalla CTU né dalla Corte di Appello di Palermo! Altra “contradictio in terminis?”

Questo esempio, dedicato alla NewCo TNT Logistics ricalca sostanzialmente le problematiche occupazionali patite anche dai lavoratori in forzosa collocazione presso le altre cessionarie: Telepost ed MP Facility se rimaniamo in questo ambito, ma si potrebbe benissimo estenderlo a tutte le altre “esternalizzate” del Gruppo Telecom Italia spa.

COSA DICONO DELLE CTU PALERMITANE

Le sentenze, per principio, si accettano! I tre gradi di giudizio offrono appunto la possibilità alle parti in causa di affinare via via le “requisitorie” per tentare di apportare nuovi elementi. Tuttavia, credo possa essere interessante estrapolare dagli atti dei contenziosi le contrapposizioni interpretative, i giudizi discordi e le analisi, scaturite da coloro che assistettero i lavoratori/ci, per collocarli in un contesto ricognitivo, informativo e, per quanto possibile, filologico.

1) CONTRODEDUZIONI ALLE CTU E NOTE AUTORIZZATE

• Nel contenzioso tra lavoratori/ci contro Telecom/MP Facility, il prof. Giuseppe Costanza in qualità di CTP scrive:

A) [...] ebbene, la lettura della relazione tecnica resa dai CTU … non fornisce alcun contributo in ordine al richiamato quesito [verificare se la "struttura" Manutenzione, articolazione della Facility Management ... avesse i requisiti previsti dall'art. 2112 ... n.d.r.]. Ne allo scopo è valsa la visita/sopralluogo effettuata … dai CTU presso gli uffici operativo della cessionaria MP Facility dove non è stata reperita una sola prova, un solo indizio che potessero sottostare al teorema che la CTU pretende di aver dimostrato… Ne consegue che le conclusioni cui sono pervenuti i CTU sono errate, prive di fondamento anche giuridico e per di più determinate da convincimenti personali maturati in difetto della benché minima prova [...] [Palermo, procedimento 1080-2007/R.G.]

• Nelle “Note autorizzate” riferite al contenzioso contro Telecom/TNT Log., l’avv. Prof. Alessandro Garilli, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Palermo scrive:

B) [...] non è detto da quali elementi del presente giudizio i consulenti traggano la citata conclusione, è anche possibile che il periodo in questione sia il frutto di una non attenta operazione di “copia e incolla”. [...] la valutazione dei consulenti avrebbe potuto essere ancora più favorevole alla tesi difensiva qui sostenuta, laddove gli stessi, invece di esaminare solo il contenuto dei contratti tra le parti, e di mescolare a tale esame generiche affermazioni di carattere aziendalistico, avessero esaminato le risultanze dell’istruttoria. [...] [La sottolineatura è del redattore; al riguardo vedi punto “F”]

C) [...] i consulenti hanno operato esclusivamente tramite un esame dei contratti, dai quali hanno dedotto l’esistenza di un ramo di azienda (sia pure di dimensioni e caratteristiche diverse da quelle indicate da Telecom). Tale ricostruzione è però assolutamente parziale, in quanto è di tutta evidenza che, nel momento in cui viene effettuata un’operazione in frode alla legge, le parti descrivono nel contratto un assetto negoziale apparentemente rispondente alla fattispecie legale. [...] la consulenza è stata eseguita soltanto attraverso un esame del testo dei contratti, e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti (dei quali si magnificano solidità imprenditoriale e specializzazione nel settore). [...] [La sottolineatura è del redattore; al riguardo cfr supra, punto “Una previsione poco azzeccata”, primo paragrafo]

D) [...] avendo i consulenti ignorato la realtà emergente dalle deposizioni testimoniali e dai documenti prodotti in atti, la consulenza può dire al più ciò che Telecom e Tnt hanno dichiarato di volere fare, ma non ciò che nella realtà è accaduto. [...] [Note Autorizzate - N.A.+4 lavoratori - 7 ott. 2010]

• Nelle Note Autorizzate – Palermo – 12 giugno 2009 – R.G. 694 e 695/2008 C.F. e P.L., gli avv.ti Anna Maria Lucania e Ivano La Mantia scrivono:

E) [...] Dopo un’attenta lettura della consulenza d’ufficio e dei relativi allegati, non si può negare lo stupore provato sia in ordine alla metodologia adottata dai CTU per rispondere al preciso quesito posto da questa Corte, [di Appello di Palermo, n.d.r.] sia sul contenuto della stessa relazione, che appare palesemente viziata in nuce [9] [...]

F) [...] La CTU, al contrario, si è limitata ad una esposizione cattedratica dei concetti di organizzazione aziendale, di grouping nonché del fenomeno dell’outsourcing, tanto che le medesime argomentazioni svolte nella premessa sono state ritrovate da questa difesa nel sito internet enciclopedico di Wikipedia alla voce organizzazione aziendale [...] e quindi perdendo totalmente di vista l’oggetto del quesito. … [la sottolineatura è del redattore]

G) [...] Ma la realtà è ben diversa dall’immagine onirica che scaturisce dalla CTU. Se infatti i consulenti d’ufficio si fossero attenuti alle effettive risultanze processuali sarebbero pervenuti alla conclusione opposta. [...]

H) [...] Resta veramente un mistero come tale evidente stato di cose [cioè che, tra l'altro, Telecom avesse mantenuto presso di sé la maggior parte della funzione e delle attività che già facevano capo al servizio di logistica, procedendo al suo smembramento] possa essere sfuggito a due professionisti del settore [“acchiappato” ca. due anni dopo, con la CTU del 21/01/13, che “premia” per la prima volta il lavoratore, n.d.r.] così come non si comprende per quali motivi non siano stati acquisiti – come documentazione di supporto – gli allegati, peraltro facilmente reperibili [...] [es.: l’avvio sistema informatico SAP nel 2004 cioè in epoca successiva al contratto di cessione n.d.r.]

I) [...] L’indagine compiuta dai CTU risulta lacunosa anche perché ha limitato il proprio esame ad alcuni documenti senza compiere tutte le necessarie ulteriori indagini di approfondimento …

L) [...] Di contro, la CTU non è stata affatto lacunosa nella parte in cui esulando totalmente dall’oggetto dell’indagine peritale, elogia (vedi pagine 19, 20, 39 e 40 della CTU) [del 22/5/2009 n.d.r.] in modo ossequioso il ruolo nell’economia mondiale della CEVA attraverso manifestazioni di giudizio ed espressioni suggestive non consentite al consulente d’ufficio [in parte riportate più sopra, al paragrafo “Una previsione poco azzeccata” –la sottolineatura è del redattore]

2) LA PAROLA AI GIUDICI D’ITALIA PER CAUSE ANALOGHE

• Abbiamo visto a pag. 2 al punto 1) “CTU: QUI PRODEST?” come la CTU di Palermo (in questo caso prodotta nel contenzioso tra lavoratori contro Telecom/Telepost) fossero state “esportate” presso la Corte di Appello di Venezia, per corroborare l’istruttoria aspirante a riformare la sentenza di 1° grado. Ma non fu nemmeno presa in considerazione dai giudici, i quali, avevano naturalmente privilegiato affidarsi alla competenza giuridica, alla professionalità e alle indagini inquisitorie del giudice di primo grado piuttosto che a dei consulenti.

• Nel secondo tentativo, la stessa CTU, tuttavia, venne “esibita”, ca. due anni dopo, presso la Corte di Appello di Trieste. I magistrati, a pag. 27 della sentenza n. 91/11, in estrema sintesi colgono gran parte delle perplessità, delle contraddizioni e dello stupore rilevati nelle “note autorizzate” sopra riportate in estratti. Scrivono infatti: “ […] A sostegno della loro tesi le società convenute appellate [Telecom Italia e Telepost spa, n.d.r.] richiamano i risultati della consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla Corte di Appello di Palermo. A parte la difficoltà processuale di utilizzare come fonte di prova, anche indiziaria, un mezzo istruttorio espletato in una causa nella quale gli odierni appellanti non sono stati parte, si deve osservare che i consulenti nominati dalla Corte di Appello di Palermo hanno condotto la loro indagine principalmente a livello teorico e hanno fondato le loro conclusioni soprattutto sui dati esposti dalle parti nel contratto di cessione di ramo d’azienda o ricavabili da atti Telecom Italia, dando per veri fatti (come ad esempio che il Document Management realizzasse un intero processo aziendale e comprendesse anche un’attività di gestione degli archivi) che, al di là delle previsioni astratte, sono risultati – all’esito dell’istruttoria testimoniale svolta dal tribunale di Trieste – insussistenti in concreto. Si deve pertanto concludere che le relazioni peritali in esame non offrono alcun elemento probatorio utilizzabile in questa sede. [Corte di Appello di Trieste, 28/4/2011 –la sottolineatura è del redattore]

• Nel terzo tentativo, la CTU, venne ancora prodotta in una causa di 1° grado di giudizio presso il Tribunale di Bari presso il quale vedeva contrapposto un lavoratore a Telecom Italia e Telepost. Il Giudice, nella pagina finale delle motivazioni, accertando che non vi era stata una cessione di ramo d’azienda, si esprimeva sulla su citata consulenza tecnica d’ufficio, arrivando alle stesse identiche conclusioni della Corte di Appello di Trieste. [Sent. Trib. Bari n. 11580/12 del 12/11/2012]

EPILOGO

Al fine di rendere più intelligibile ed immediata la panoramica presentata, credo sia opportuno condensarla (S E & O) in schemi riepilogativi ed in un grafico.

Dal punto di vista statistico, e non certamente sul merito, osserviamo che le sentenze emesse dalla Corte di Palermo confrontate con quelle emesse dalle dodici Corti di Appello del resto d’Italia, si distinguono chiaramente per il giudizio “negativo” nei confronti di coloro i quali, esternalizzati nelle NewCo, contestavano giuridicamente la legittimità delle cessioni di ramo d’azienda di Telecom Italia spa.

Nel grafico, riportato nell’allegato 3, la sproporzione (colonne di colore rosso) viene resa in modo ancora più efficace pur nel delimitato campo di confronto.

VERSIONE PDF: Esternalizzazioni Corte Appello di Palermo e CTU_v8

 

 

 

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[1] Da intendersi esclusivamente in termini di consistenza numerica/organizzativa e non di merito

[2] Azienda costituitasi a seguito della cessione di ramo d’azienda

[3] “v” si deve intendere come vinta dai lavoratori/ci – “p” come persa

[4] lett. “a chi giova?”

[5] (sic.) = così nel testo originale

[6] Note Autorizzate – R.G. 694 e 695/2008 C.F. e P.L. del 12 giugno 2009

[7] Consulenti Tecnici

[8] Cassa integrazione guadagni speciale

[9] “in origine”

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