È durato 11 anni il contenzioso tra i lavoratori di Telecom Italia spa trasferiti impropriamente alle società IM.SER spa e Telemaco Immobiliare spa nel 2000.
Soddisfazione presso lo studio legale degli avvocati romani Enrico Luberto e Paolo M. Montaldo per la positiva conclusione della vicenda.
Tutto iniziò a fine 1999 quando in Telecom Italia fu creata la divisione “Grandi Immobili” all’interno della quale confluirono ca. 580 edifici, molti dei quali di grande pregio i cosiddetti “gioielli di famiglia”, e un centinaio di lavoratori “pescati” dai vari settori dell’azienda.
L’intento era quello di avviare operazioni di valorizzazione e dismissione di un patrimonio immobiliare che allora venne stimato in quelli che oggi corrisponderebbero a circa 3 miliardi di euro (800 euro/mq)[1] e che rappresentava, in termini volumetrici, circa la metà di tutto il patrimonio immobiliare di Telecom.
Il periodo storico è quello in cui Franco Bernabè nel maggio 1999 lascia l’incarico di AD dopo poco più di sei mesi dalla nomina, contrariato dall’OPA[2] lanciata, nel febbraio 1999, dalla Olivetti attraverso la Tecnost di Roberto Colaninno. La scalata dei “capitani coraggiosi”, appoggiata dall’ex premier, ex comunista nonché “amico” di Colaninno Massimo D’Alema, riesce nel giugno dello stesso anno.
Da questo punto in poi la vicenda si complica ulteriormente, soprattutto per i lavoratori/ci coinvolti in questa maxi operazione.
◊ Con l’accordo tra Governo/Azienda e Organizzazioni sindacali confederali, il 28 marzo 2000, i “Grandi Immobili” vengono configurati come business indipendente: prende corpo la prima della lunga serie di esternalizzazioni da Telecom Italia.
◊ A novembre gli immobili passano alla cessionaria IM.SER spa[3] e con essi tutti i lavoratori e le lavoratrici della divisione “Grandi Immobili”, i quali, il 30 del mese, riceveranno la lettera con la quale si comunica la cessione di ramo d’azienda e la loro “traslazione” nella nuova società.
◊ Due mesi dopo in IM.SER spa si creano due settori: “Investiment” (mantenimento del patrimonio strategico) e “Trading” (vendita di quello non strategico).
◊ A maggio 2001, IM.SER spa cede a Telemaco Immobiliare spa la divisione di “Trading” in cui confluiscono 190 immobili e circa 80 lavoratori.
◊ Nell’agosto 2002, Telemaco Immobiliare spa viene ceduta ad un gruppo controllato dalla statunitense Goldman Sachs, mediante la creazione dal nulla di una nuova società veicolo, la “Mirtus Srl”.
◊ A settembre 2002 la Mirtus Srl cambia nome e diventa Telemaco Immobiliare non più “spa” … ma “srl”.
Magis vident oculi quam oculus[4]! È arrivato il momento in cui la maggior parte dei lavoratori/ci, si decida a risolvere la questione legalmente. Dopo la vendita graduale di tutti gli immobili infatti, l’attività di Telemaco Immobiliare srl si sarebbe “dissolta” in modo altrettanto graduale, ma inesorabile. Accadrà nel 2005 quando si avvieranno le procedure di licenziamento collettivo.
Nel frattempo però 62 esternalizzati contattano lo studio legale degli avvocati Enrico Luberto e Paolo M. Montaldo i quali accettano di “scontrarsi” in Tribunale con il colosso Telecom ed i suoi illustri avvocati.
In quell’epoca la letteratura giuridica al riguardo non era così copiosa come al giorno d’oggi e l’efficacia delle istruttorie non si poteva confortare abbondantemente con precedenti. La partita doveva essere giocata a colpi di Codice Civile e di leggi. Le aziende dovevano sostenere la legittimità della cessione di ramo d’azienda e del loro operato, gli avvocati dei lavoratori/ci intercettare eventuali smagliature nelle procedure di esternalizzazione o infrazioni sull’applicazione delle normative dedicate. Un’impresa non semplice, tuttavia …
◊ La sentenza di primo grado arriva il 22 dicembre 2003 (n. 3876/03) e vincono i lavoratori! Per certi versi è una sentenza, eclatante, perché oltre a mettere in evidenza il grandissimo divario tra i contendenti (Telecom era in quel tempo una delle più grandi aziende italiane) si individuano le prime delle numerose falle procedurali, replicate disinvoltamente nella stragrande maggioranza dei procedimenti di cessione che si attueranno sino al 2006, consegnando agli esternalizzati innumerevoli vittorie nel corso degli anni.
Emerge poderosa anche la questione del trasferimento dell’immenso capitale immobiliare in una società (IM.SER), prima sotto il pieno controllo di Telecom poi, senza ogni controllo. Addirittura molti dei fabbricati in cui si trovano le sedi operative di Telecom vengono messi a reddito tramite la locazione degli stessi alla sua ex proprietaria, che deve pure sobbarcarsi gli oneri di manutenzione straordinaria. Un preludio all’entropica gestione di Tronchetti Provera.
◊ Telecom, senza attendere il 2° di giudizio, nel 2005 fa rientrare solo i 62 lavoratori vittoriosi. Gli altri saranno di fatto licenziati.
◊ Con un comunicato davvero sgradevole per chi ha vissuto in prima persona tutta questa sofferta vicenda -datato 26 ottobre 2005- le OOSS confederali attraverso panegirici tentano di saltare sul carro dei “reintegrati” in Telecom, sorvolando sul fatto che gli avvocati dei vincitori, generalmente, difendono gli iscritti Cub e Cobas, sindacati estranei all’accordo del 2000.
◊ La sentenza di appello, n. 4528, arriva il 25 maggio 2009 e conferma sostanzialmente il 1° grado.
Infine, a mettere una bella pietra sopra a tutta questa intricata vicenda, interviene la Cassazione, con sentenza N. 5678 del 6 febbraio 2013 che consegna definitivamente ai lavoratori e ai loro avvocati una vittoria piena.
Dopo un decennio di attesa, trovano in gran parte riscontro ufficiale tutte le forti perplessità manifestate dai lavoratori/ci di IM.SER-Telemaco, quasi completamente estranee al mondo politico, sindacale e, salvo ristretti numeri, pure agli stessi colleghi di Telecom. Un disinteresse e una indifferenza che sublima nell’empireo dei mass media.
Dubbi cogenti, stratificatisi anno dopo anno sopra alle certezze che attendevano conferme sulla illiceità di tale cessione di ramo d’azienda, sull’espulsione mascherata di consistenti gruppi di lavoratori e sugli escamotages di carattere fiscale e di rivalutazione enfatica degli immobili ceduti, finalmente si dissolvono.
◊ I motivi per cui questa cessione è stata giudicata illegittima possono venire condensati nei seguenti punti principali:
- cessione impropria dei singoli contratti di lavoro a seguito di cessione di ramo d’azienda
- fattispecie non conforme al disposto dell’articolo 2112 c.c. che annulla la cessione del contratto di lavoro per difetto di consenso (art. 1406 c.c.)
- mancanza di autonomia funzionale pre-esistente alla cessione di ramo d’azienda.
- tutela al generale divieto di esternalizzazione “come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, dei semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore”.
stefano torcellan (30 maggio 2013)
VERSIONE PDF: Cassazione- illecita la cessione dei Grandi Immobili di Telecom
LA SENTENZA: Cassazione IMSER TELEMACO N. 5678-2013 DEL 6 FEB. 2013 OM ANLE
