La Corte di Cassazione si pronuncia sui diritti collettivi dei lavoratori trasferiti
18 ottobre 2026
Nell'Ordinanza n. 24676, emessa il 6 settembre 2025, la Suprema Corte italiana ha ribadito un principio fondamentale del diritto europeo armonizzato in materia di trasferimento d'azienda: i dipendenti trasferiti ricadono sotto il contratto collettivo del cessionario, indipendentemente dal confronto con quello del cedente. In caso di trasferimento, si applicherà il contratto collettivo del cessionario, anche se offre minori tutele ai lavoratori. Questo principio vale a meno che non esista un contratto collettivo del cessionario allo stesso livello.
La decisione della Corte fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva UE 2001/23 sui trasferimenti d'azienda e all'articolo 2112, comma 3 del Codice Civile italiano. Con l'Ordinanza n. 24676, la Corte ha confermato che il contratto collettivo del cessionario non deve corrispondere a quello del cedente, citando l'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva. Questa regola si applica a condizione che i dipendenti trasferiti vengano integrati in un nuovo sistema di contrattazione collettiva all'interno dell'organizzazione del cessionario.
Il principio specifico
stabilito è che quando il cessionario dispone di un contratto collettivo applicabile, esso regolerà le condizioni di lavoro dei dipendenti trasferiti, anche se meno favorevole. La Corte ha identificato come cruciale l'esistente accordo del cessionario. In questo caso, ha respinto la pretesa del lavoratore secondo cui i suoi diritti, garantiti dal regime di contrattazione collettiva del cedente ai sensi dell'articolo 2112, comma 3, erano stati violati. La Corte ha posto l'onere della prova per dimostrare i termini collettivi del cessionario chiaramente sul cessionario stesso, non sul lavoratore.
Questa sentenza ha chiarito che la Corte d'Appello di Ancona aveva errato. La corte d'appello aveva erroneamente richiesto al lavoratore di provare che non esistesse un contratto collettivo del cessionario. Ai sensi dell'articolo 2697 del Codice Civile italiano, tale onere della prova spetta al cessionario. La Suprema Corte ha corretto questo errore.
La decisione del 2025 della Corte segue un precedente consolidato. L'Ordinanza n. 24676 è in linea con precedenti sentenze della Corte Suprema italiana, tra cui Cass. n. 37291/2021, Cass. n. 10120/2024, Cass. n. 19303/2015, Cass. n. 10614/2011 e Cass. n. 5882/2010.
Anche la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto la priorità del sistema collettivo del cessionario, ma con notevoli limitazioni. La Corte Europea richiede il mantenimento dei termini collettivi del contratto del cedente, ma solo fino alla sua scadenza, cessazione o sostituzione. Gli Stati membri possono fissare questo periodo a non meno di un anno.
Un'analisi separata dell'ordinanza di Cassazione n. 33146 del 18 dicembre 2024 indica che il principio si applica anche ai contratti collettivi aziendali. La Suprema Corte ha affermato che anche i benefici già goduti dai lavoratori possono essere modificati, potenzialmente ridotti, attraverso successivi cambiamenti al sistema collettivo del cessionario.
Il messaggio chiave per gli avvocati del lavoro e i leader aziendali è evidente: la continuità del lavoratore è preservata durante un trasferimento, ma la continuità della contrattazione collettiva dipende dal regime collettivo del cessionario, indipendentemente dalla corrispondenza con quello del datore di lavoro cedente. Se il cessionario ha un proprio contratto collettivo separato, questo avrà la precedenza, anche se meno favorevole, ma con la responsabilità di dimostrare tale accordo. Se non esiste un contratto collettivo del cessionario, i termini più vantaggiosi del cedente possono rimanere in vigore per mantenere i termini contrattuali, ma al massimo per un anno.